Art. 3.

      1. L'articolo 496 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 496. - (False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri). - Chiunque, fuori dai casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria o della altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a persona incaricata di un pubblico servizio nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione fino a due anni».